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Promozione – Sant’Angelo, lancio di urina e sprangate al tecnico Lucani: la decisione della Corte sportiva

La Corte sportiva di appello territoriale si è espressa in merito al reclamo della società Asd Pol. S. Angelo Romano per le ammende (300 euro) e le squalifiche a carico della dirigente Fiorella Bracalone (fino al 7 aprile 2023) e del tecnico Giancarlo Lucani (fino al 14 aprile 2023), comminate dal giudice sportivo. Ecco nel dettaglio quanto si legge nel comunicato.

(Gara: POL. S.ANGELO ROMANO – REAL SAN BASILIO 1960 del 5/02/2023 – Campionato Promozione)

La reclamante lamenta l’eccessività delle sanzioni irrogate a carico dei propri tesserati e della società stessa in quanto l’allenatore Lucani, allontanato dal campo per comportamento non regolamentare, era stato fatto oggetto di una gravissima aggressione da parte dei tifosi dellasquadra avversaria, mentre si trovava all’esterno dell’impianto di gioco in un’area privata adiacente alla recinzione dell’impianto, dietro le due panchine, non direttamente accessibile da parte del pubblico, concretizzatasi con colpi di spranghe di ferro che gli avevano procurato lesioni accertate dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di Tivoli, ove era stato trasportato in urgenza dal 118, in fratture multiple del naso e del maxillo facciale. Il giorno successivo si era recato, come prescritto, nuovamente al Pronto Soccorso di Tivoli ove era stato ricoverato e trasferito al Policlinico Umberto I di Roma, e qui erano state confermate le fratture multiple. La dirigente Bragalone, invece, si era limitata a soccorrere l’allenatore che era rimasto a terra esanime, uscendo dal terreno di gioco attraverso un cancelletto che dava accesso nell’area privata adiacente all’impianto ed era intervenuta quando ormai gli aggressori si erano allontanati.

La società chiedeva di essere sentita ed in sede di audizione si presentavano l’allenatore squalificato e la dirigente inibita.
La Corte constatava “de visu” che l’allenatore Lucani, pur essendo decorso un apprezzabile lasso di tempo, presentava ancora visibili segni delle lesioni subite al volto, con tumefazioni sia periorbitarie, a destra e sinistra, che sul setto nasale.
I rappresentanti della reclamante si riportavano al contenuto del gravame evidenziando come la scaturigine degli incidenti fosse da ricercarsi nel comportamento di alcuni sostenitori della società avversaria ed in particolare nel lancio da parte di uno di questi di un secchio pieno d’urina, dall’esterno dell’impianto sportivo, verso la panchina della squadra di casa, gesto che aveva suscitato la reazione dell’allenatore che, subito dopo, era stato circondato da almeno sei o sette sostenitori della società Real San Basilio, muniti di spranghe di ferro, bastoni e cinture usate a mo’di frusta che lo avevano colpito alle spalle con una sprangata alla testa, gettandolo in terra, proseguendo a colpirlo con calci e sprangate alla testa ed al corpo.

Alla luce di quanto precisato dagli Ufficiali di Gara e di quanto emerso dalla documentazione medica e fotografica prodotta dalla reclamante, appare evidente alla Corte che le sanzioni irrogate ai tesserati ed alla società debbano essere ridimensionate alla luce della considerazione che i comportamenti attribuiti ai tesserati siano stati dettati da reazione a comportamenti dei sostenitori avversari connotati di gravità assoluta, raramente osservati sui campi di gioco.
Il lancio di un secchio pieno presumibilmente di urina e, soprattutto, l’uso di strumenti atti ad offendere di assoluta pericolosità, quali le spranghe di ferro, se non giustificano, certamente attenuano le responsabilità dei tesserati del Sant’Angelo Romano. In particolare il comportamento della dirigente Bragalone, pur non del tutto ossequioso delle norme sportive, ha probabilmente evitato che la vicenda, già gravissima, si tramutasse in tragedia, e va considerato quasi scriminato dalla esimente della legittima difesa.

Per quanto attiene all’ammenda comminata alla società, anche tale sanzione va senz’altro ridimensionata in considerazione dell’entità minimale dei comportamenti non regolamentari attribuiti ai sostenitori del Sant’Angelo Romano.

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell’allenatore Lucani Giancarlo al 10/03/2023, l’inibizione a carico del dirigente Bragalone Fiorella al 28/02/2023 e l’ammenda ad euro 100,00. Di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di cui in motivazione.

Di seguito il comunicato completo.

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