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Tivoli – Piazza Garibaldi non sarà più concessa per attività commerciali, fiere e spettacoli viaggianti: la decisione del Comune

La delibera n. 148 di Giunta comunale – Tivoli

Piazza Garibaldi rappresenta uno degli spazi pubblici di maggiore rilevanza urbana, identitaria e monumentale della Città di Tivoli, collocata nel centro cittadino e in prossimità del sito UNESCO Villa d’Este;

La suddetta piazza costituisce un luogo di particolare pregio storico, culturale, paesaggistico e turistico, la cui tutela e valorizzazione devono essere perseguite nel rispetto delle esigenze di conservazione, decoro urbano e salvaguardia dell’immagine della Città;

L’utilizzo degli spazi pubblici comunali può costituire uno strumento di promozione culturale, turistica, sociale e istituzionale del territorio, purché compatibile con le caratteristiche, la destinazione e il valore dei luoghi interessati;

Considerato che:

• la Giunta Comunale intende perseguire una politica di qualificazione dell’offerta culturale e degli eventi ospitati negli spazi pubblici cittadini, orientata alla valorizzazione dell’immagine di Tivoli e del suo patrimonio storico, artistico e culturale;

• Piazza Garibaldi, per la sua collocazione strategica e per il suo valore simbolico, storico, monumentale e paesaggistico, richiede una disciplina particolarmente rigorosa in ordine alle modalità di utilizzo da parte di soggetti pubblici e privati;

• la particolare conformazione e collocazione della piazza, unitamente alla presenza di rilevanti flussi turistici e pedonali e alla prossimità di beni di interesse storico, monumentale e culturale di rilevanza internazionale, impone all’Ente l’adozione di criteri particolarmente rigorosi nella valutazione delle richieste di utilizzo dello spazio pubblico, anche in ragione delle esigenze di safety, security, tutela della pubblica incolumità, del decoro urbano e della corretta fruizione della piazza da parte della collettività;

• risulta necessario definire indirizzi generali e criteri uniformi per la valutazione delle richieste di utilizzo temporaneo della piazza, assicurando la prevalenza dell’interesse pubblico alla tutela, valorizzazione e fruizione del bene, indirizzi che si estendono anche agli altri spazi pubblici cittadini;

Ritenuto:

• di stabilire quale principio generale il divieto di utilizzo e di concessione di Piazza Garibaldi per attività, manifestazioni o iniziative non conformi agli indirizzi stabiliti dal presente provvedimento;

• di prevedere, in particolare, l’interdizione di attività aventi carattere commerciale o comunque assimilabili ad attività commerciali, comprese quelle che prevedano, direttamente o indirettamente, attività di vendita, promozione commerciale, distribuzione o somministrazione di alimenti e bevande, nonché attività fieristiche, espositive o promozionali aventi carattere prevalentemente commerciale;

• di escludere altresì, in via ordinaria, l’insediamento di spettacoli viaggianti e iniziative analoghe incompatibili con il pregio storico, monumentale e paesaggistico del sito;

• di consentire eventuali deroghe ai predetti principi esclusivamente a seguito di specifica e motivata valutazione della Giunta Comunale, qualora le iniziative proposte risultino coerenti con finalità di valorizzazione culturale, turistica, sportiva e promozionale della Città e contribuiscano in maniera significativa al rafforzamento dell’immagine, dell’attrattività e del posizionamento territoriale di Tivoli;

• di subordinare ogni eventuale concessione temporanea alla preventiva presentazione di un progetto dettagliato contenente tutti gli elementi necessari alla valutazione dell’interesse pubblico dell’iniziativa, modalità che si estende anche agli altri spazi pubblici cittadini

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente competente;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo e non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e che, pertanto, non necessita del parere di regolarità contabile;

Su proposta del Sindaco e con voti unanimi legalmente espressi anche agli effetti della immediata eseguibilità

DELIBERA

1. di approvare i presenti indirizzi e linee guida per l’utilizzo e l’eventuale concessione temporanea di Piazza Garibaldi e degli altri spazi pubblici cittadini

2. di stabilire quale principio generale il divieto di utilizzo e di concessione della Piazza per attività, manifestazioni, installazioni o iniziative non conformi agli indirizzi e ai criteri stabiliti dalla presente deliberazione;

3. di stabilire che non sono ordinariamente ammesse attività commerciali o assimilabili, nonché iniziative che prevedano, direttamente o indirettamente, attività di vendita, promozione commerciale, distribuzione o somministrazione di alimenti e bevande, attività fieristiche, espositive o promozionali aventi carattere prevalentemente commerciale, nonché spettacoli viaggianti, attrazioni dello spettacolo viaggiante e/o attività analoghe;

4. di prevedere che la Giunta Comunale possa autorizzare, in via eccezionale, atteso che la concessione di Piazza Garibaldi costituisce misura derogatoria rispetto al regime ordinario e non determina in alcun caso aspettative o diritti in ordine al rilascio di future autorizzazioni analoghe, iniziative in deroga ai precedenti punti esclusivamente previa motivata valutazione dell’interesse pubblico perseguito e qualora le stesse risultino coerenti con le finalità di valorizzazione culturale, turistica, sportiva e promozionale della Città, contribuendo in modo significativo al rafforzamento dell’immagine, dell’attrattività e del posizionamento territoriale di Tivoli, nel rispetto del pregio storico, monumentale e paesaggistico di Piazza Garibaldi e delle esigenze di safety, security, tutela della pubblica incolumità e corretta fruizione dello spazio pubblico;

5. di stabilire – indipendentemente dal luogo di svolgimento – che i soggetti proponenti debbano presentare alla competente struttura comunale, almeno novanta (90) giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell’iniziativa, un progetto dettagliato contenente la descrizione dell’evento, le finalità perseguite, il programma delle attività, gli allestimenti previsti, le misure organizzative, di safety e security, i piani di gestione dei flussi e ogni altro elemento utile alla valutazione della proposta;

6. di stabilire, successivamente all’approvazione del progetto, che le istanze finalizzate al rilascio delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri titoli eventualmente necessari allo svolgimento dell’evento debbano essere presentate almeno quarantacinque (45) giorni prima della data prevista per l’iniziativa, fatti salvi termini più lunghi previsti dalla normativa vigente o richiesti dalla complessità dell’evento;

7. di stabilire che ogni richiesta di utilizzo di Piazza Garibaldi sia valutata secondo gli indirizzi e i criteri stabiliti dalla presente deliberazione, avuto riguardo al prevalente interesse pubblico perseguito, alla coerenza con gli obiettivi di valorizzazione culturale, turistica e promozionale della Città, alla compatibilità dell’iniziativa con il pregio storico, monumentale e paesaggistico del luogo, nonché con le esigenze di tutela del decoro urbano, della sicurezza, della pubblica incolumità e della fruibilità degli spazi pubblici, fermo restando il potere della Giunta Comunale di esprimersi nei casi in cui sia richiesta una valutazione dell’interesse pubblico o l’autorizzazione di iniziative in deroga ai principi stabiliti dalla presente deliberazione;

8. di dare atto che i presenti indirizzi trovano applicazione anche per gli altri spazi pubblici cittadini e con riferimento ai procedimenti in corso alla data di adozione della presente deliberazione, limitatamente alle attività istruttorie e valutative non ancora concluse, mentre le disposizioni concernenti i termini di presentazione dei progetti e delle istanze autorizzative di cui ai punti 5 e 6 si applicano esclusivamente alle richieste presentate successivamente alla data di esecutività del presente provvedimento;

9. di demandare ai competenti uffici l’adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari all’attuazione del presente provvedimento.

10.di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

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